Alternanza scuola-lavoro
L’associazione Future Is Now promuove l’alternanza scuola-lavoro, promuovendo il raccordo tra aziende e scuole così da consentire una elevata diffusione di questa innovativa pratica di apprendimento. Ma cosa è l’alternanza?
ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO
Come nasce e come si realizza?
Cosa dice la Legge?L. 107, Art. 1, CC. 33-44. Scuola, lavoro, territorio.
33. Negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, obbligatorie almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e professionali e almeno 200 per i licei.
La disposizione si attua a partire dalle terze classi dell’anno scolastico 2015-16.
34. Le attività di alternanza si possono svolgere anche presso ordini professionali, musei, istituzioni artistiche e culturali, nonché enti di promozione sportiva riconosciuti.
35. Le attività di alternanza si possono svolgere durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche, ovvero con la modalità dell’impresa simulata, o anche all’estero.
37. Sarà emanata una carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgeranno attività di formazione alla sicurezza sul lavoro per i propri studenti, come per gli altri lavoratori (DLgs. 81/08).
39. Sono stanziati, per l’insieme delle attività connesse con l’alternanza, 100 milioni annui a
partire dal 2016.
40. Il dirigente stipula le convenzioni con le aziende e gli altri soggetti esterni presso cui si svolgono le attività di alternanza.
Il dirigente deve, alla fine di ogni anno, compilare una scheda valutativa relativa alle aziende
“utilizzate” (potenziale formativo ed eventuali difficoltà di collaborazione).
41. Il dirigente può scegliere le aziende solo fra quelle iscritte in una apposita sezione del registro delle imprese; la scelta è libera per musei, istituzioni culturali e sportive – quindi per i licei.
44. Le finalità formative previste per le scuole del secondo ciclo possono essere assolte anche
presso le istituzioni formative accreditate dalle regioni, con modalità da definire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I percorsi in Alternanza, definiti e programmati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF), sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese. DIversi gli strumenti di garanzia per la collaborazione congiunta, assicurazione per gli studenti, formazione sulla sicurezza, presenza di un apposito docuemento che regola diritti e doveri degli studenti.Gli strumenti attuativi previsti dalla L. 107, per lo sviluppo di tali competenze sono il Piano Nazionale Scuola Digitale (commi 56 e 58) e i Laboratori per l’occupabilità (comma 60).
Dall’anno scolastico 2004/2005, il MIUR contribuisce allo sviluppo dell’alternanza attraverso l’attribuzione di appositi finanziamenti agli Uffici Scolastici Regionali, i quali ne dispongono con modalità e criteri di assegnazione alle singole scuole. L’assegnazione dei fondi è differente in base alle regioni: alcuni Uffici scolastici regionali hanno finanziato tutti gli ordini di studio, altri hanno destinato l’importo ricevuto unicamente agli istituti professionali. Altre fonti di finanziamento, oltre a quanto previsto dalla L. 107 (100 milioni annui a partire dal 2016), saranno quelli del FSE cui le scuole potranno accedere partecipando al bando che deve essere emanato.