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IL BULLISMO ANALISI NORMATIVA E CONSEGUENZE GIURIDICHE

I consigli dell’esperto socio onorario Avvocato Massimo Rosica

Pochi ma buoni, pareri legali sulle azioni derivanti dal fenomeno del bullismo

Per inquadrare correttamente il fenomeno del bullismo in ambito normativo ed individuare le modalità per far valere i diritti della vittima e punire il/i soggetto/i responsabile/i, è necessario in primo luogo analizzare se esista o meno nel nostro ordinamento una fattispecie normativamente tipizzata che corrisponda esattamente al fenomeno de quo.
Purtroppo allo stato attuale l’ordinamento italiano non prevede né in ambito penale, né in ambito civile una figura di reato e/o illecito civile che incarni in modo specifico e omnicomprensivo il fenomeno che attualmente si fa coincidere con il bullismo.

La difficoltà dipende non solo dalla scarsa attenzione dedicata dal Legislatore fino a poco tempo fa a questa problematica, bensì anche alla difficile definizione dei confini della fattispecie e dei comportamenti che debbano essere riscontrati perché sia applicabile.

In termini sociali e comportamentali, infatti, il bullismo è genericamente inteso quale un insieme di comportamenti di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, reiterato nel tempo posto in essere da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di uno o più altri individui.

E’ evidente, dunque, che ci troviamo di fronte ad una fattispecie complessa in cui la condotta tenuta dal soggetto agente, per potersi qualificare come “bullismo” necessita di una serie di elementi qualificati a livello giuridico e che possono essere riassunti e suddivisi in oggettivi e soggettivi.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, è necessario che la condotta tenuta dall’autore del fatto sia espressamente e volutamente volta ad esercitare azioni e/o comportamenti vessatori nei confronti di un altro soggetto.

La volontarietà del comportamento e l’obiettivo vessatorio/oppressivo dello stesso, dunque, è elemento primo e fondamentale perché possa parlarsi di bullismo.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, è necessario che la condotta sia:

– reiterata nel tempo = non è sufficiente un solo atto od azione perché possa parlarsi di bullismo;

– fisica e/o psicologica = non è necessario che il comportamento vessatorio si manifesti in azioni fisicamente violente e/o in lesioni della vittima;
– solitario e/o di gruppo = possono rientrare nella fattispecie sia comportamenti tenuti dal singolo che da un gruppo di persone
– la violenza = intesa nella sua accezione più generica, come comportamento volutamente lesivo e scorretto tenuto ai danni della vittima, cosa che permette di escludere dal perimetro della fattispecie in esame comportamenti che si traducano nell’ignorare un soggetto;

Dal semplice esame presentato, risulta di immediata evidenza che il fenomeno che chiamiamo bullismo è molto complesso e non facilmente inquadrabile giuridicamente in una semplice fattispecie penale e/o civile.

Questo non vuol dire, però, che le condotte che singolarmente costituiscano un comportamento socialmente qualificabile quale bullismo, non siano di per sé giuridicamente rilevanti e conseguentemente in grado di garantire la difesa degli interessi/diritti del soggetto leso. Ciò è tanto più vero quando il bullismo si estrinseca in condotte di violenza “fisica”

Tra le condotte a cui tipicamente si può ricondurre il fenomeno, infatti, molte sono autonomamente rilevanti in ambito penale e/o civile. Senza voler in questa sede pretendere di esaurire l’elenco di comportamenti potenzialmente realizzabili nell’ambito di una fattispecie di bullismo, come sopra identificata e delineata, possiamo esaminare quelli che sono i “sintomi” più frequenti e facilmente ravvisabili di questa piaga sociale.
Tra le fattispecie più comuni associate al bullismo, sia fisico che psicologico, ci sono sicuramente gli insulti, le offese e le prese in giro (specie se di gruppo) ai danni della vittima. Ovviamente in questi casi, ad assumere maggiore rilevanza perché possa parlarsi di bullismo, è proprio la continuità del comportamento e la reiterata ripetizione dello stesso.

 

 

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